Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for voluntary injuries and property damage, arguing for inadequate sentencing and missing mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate judgment and failed to meet the requirement of specific, argumentative critique necessary for this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that do not specifically address the reasoning of the lower court, as such arguments are not scrutinizable at this stage of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIULO MASSIMO nato a FIRENZE il 30/04/1957 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 21.12.2018, aveva condannato Cariulo Massimo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dalla corte territoriale; di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 2), c.p.; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.; di concessione di una provvisionale a carico dell'imputato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso