Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant significant generic mitigating circumstances due to recidivism, arguing a violation of law. The court ruled that the comparison between these opposing circumstances involves a typical discretionary judgment on the merits, which falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The comparison between generic mitigating circumstances and recidivism constitutes a discretionary judgment on the merits, inadmissible on cassation grounds absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS DOMENICO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/08/1972 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/05/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 16/10/2018, nei confronti di De Angelis Domenico, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 03/03/2014, divenuta irrevocabile il 19/07/2014, ed ha così rideterminato la pena complessiva inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 110,61 n. 2, 648, 81, comma secondo, 629, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 202