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Ordinanza — n. 39740/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses robbery appeal as generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hamza Anboubi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic challenge to the lower court's finding of responsibility for robbery, which the court found to be merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 1, c.p.p.: An appeal must be specific; generic challenges to the merits or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection robbery conviction Italian criminal procedure lack of specificity commisurazione della pena per rapina tentata rapina confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 610, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANBOUBI HAMZA nato il 20/07/1998 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 04/11/2020, nei confronti di 3anboubi Hamza in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sull'irrilevanza dalla circostanza che non sia stato rinvenuto il denaro nella disponibilità dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente