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Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural grounds regarding defendant's absence declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Botta inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for bank check receipt. The appellant argued a violation of procedural norms concerning the declaration of his absence, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that the citation decree was properly served and the defendant's absence was correctly maintained throughout the proceedings, warranting dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of procedural norms regarding the declaration of absence is inadmissible if the record clearly demonstrates that the citation was duly served and the absence was properly declared and maintained.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility declaration of absence service of citation decree procedural violation claim Cassa delle ammende procedimento in contumacia assenza prolungata documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA NICOLA nato a MERCATO SAN SEVERINO il 30/06/1961 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; a

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 22/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 17/09/2021, ha confermato la condanna nei confronti di BOTTA NICOLA in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.) rispetto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, palesemente smentita dall'esame degli atti da cui emerge che il decreto di citazione per l'udienza del 14 luglio 2015 è stato regolarmente notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Mercato S.Severino e il predetto alla detta udienza è stato dichiarato assente mantenendosi tale per tutto il prosieguo del processo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consig