Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for inadmissibility of repetitive and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Ceccaroni's appeal inadmissible regarding his fraud conviction. The appellant argued for a new expert report and challenged the conviction based solely on the victim's statements, but the court found these points repetitive of already decided issues. Consequently, the appeal was rejected because the lower court properly addressed the evidence and legal qualifications in its prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: Appeals containing arguments merely reproducing issues already fully examined and dismissed by the trial court with correct legal reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARONI LUCA nato a ROMA il 09/09/1969 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 10/12/2019, ha confermato la condanna nei confronti di CECCARONI LUCA in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen., riqualificando la truffa come tentativo . Le tre doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano la violazione dell'art. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo.
Le prime due questioni sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla superfluità della ripetizione dell'accertamento peritale (già disposto dal Tribunale) richiesta dal CECCARONI e pag. 5 della sentenza sul compendio probatorio posto a base della ritenuta responsabilità dell'imputato, fondata sulle risultanze probatorie della perizia che hanno confermato l'attendibilità della p.o., il terzo motivo è inammissibile poichè la corte ha provveduto a riqualificare la condotta di truffa in tentativo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il Presid