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Ordinanza — n. 39671/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed against a sentence imposed after August 2, 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without hearing the parties. The appellant challenged a sentence of application of punishment upon request, which was issued after August 2, 2017. The court ruled that such appeals are strictly prohibited by law for sentences rendered after that specific date.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of punishment upon request are inadmissible if the sentence was pronounced after August 2, 2017.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility application of punishment upon request August 2 2017 cutoff de plano dismissal Corte di Cassazione condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMII dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.