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Ordinanza — n. 39657/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal argumentation and necessary case analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lasku Fat3on inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal's grounds were not permitted in a legitimacy review because they lacked a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and failed to precisely state the legal reasons justifying the challenge. Specifically, the lower court had already weighed prior criminal records and police history to reject the defense's request, while rejecting the claim that Lasku's employment acted as a barrier to his deviance based on a specific extortion allegation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision or lack precise legal reasoning with appropriate references to the impugned act's motivation.

Parole chiave

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legitimacy review inadmissible appeal lack of legal reasoning necessary critical analysis court costs and fine autorizzazione di polizia autorizzazione d'entrata riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKU FAT3ON nato a SHKODER( ALBANIA) il 17/02/1985 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha tenuto conto dei precedenti penali, dei precedenti di polizia giudiziaria e dei procedimenti pendenti a carico di Lasku ai fini del rigetto della istanza della difesa);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il giudice ha escluso che l'attività lavorativa svolta da Lasku avesse costituito un argine per la sua devianza, e ha fondato la propria valutazione su una denuncia per estorsione relativa a un fatto che si ipotizza commesso da Lasku mentre lavorava); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.