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Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal reasoning and necessary factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision relied solely on the temporal distance of facts, ignoring other relevant arguments. The court rejected this, noting the lower court provided a specific analysis of the defense's points and considered the different executive context and spatial irrelevance of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they lack a necessary critical analysis of the arguments underpinning the decision or fail to precisely state the legal reasons justifying the appeal with appropriate references to the impugned act's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility interest of law legal reasoning requirement factual critique necessity court costs and fine motivi di revisione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA IVAN nato a LECCE il 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 30/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 3 e 4, puntualmente disattende le allegazioni difensive e indica ai fini del rigetto non solo la distanza cronologica, ma anche il diverso contesto esecutivo dei fatti e l'irrilevanza del dato spaziale);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (la quale non ha basato la propria valutazione solamente e prevalentemente sulla distanza temporale dei fatti oggetto della istanza di applicazione della continuazione, come invece sostiene il ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.