Italian Court dismisses appeal for lack of merit regarding denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in motivation concerning the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to explain why these circumstances were rejected, but the Court found the issue contained merit as it merely repeated arguments already evaluated by the second instance judge. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment denying generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully evaluated by the second instance court without presenting new grounds or distinct legal reasoning.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato Maicol Di Rocco colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2