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Ordinanza — n. 39360/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding specific factual findings in a murder case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain why the victim inflicted the stabbing wounds or why the motive was trivial. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment already provided sufficient reasoning on these substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the reasoning of a judgment is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient motivation to address the contested points.

Parole chiave

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lack of motivation substantive appeal inadmissible appeal defect of reasoning court costs tentato omicidio intenzionale testimone a discarico difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO MARIA MELANIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/06/1998 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato Maria Melania Casillo colpevole del reato di tentato omicidio di Simona Mellone, commesso il 31 luglio 2020, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione, oltre alle statuizioni civili; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputata come il soggetto che aveva inferto coltellate contro la vittima, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento del dolo e dell'aggravante dei futili motivi; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il ricorso propone motivi attinenti al merito, già valutati dalla sentenza impugnata con motivazione in questa sede incensurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno