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Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic defect of motivation without specific reference to the contested judgment. The appellant, Saverio Stefanelli, challenged the second-instance confirmation of his conviction for a crime under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, arguing the lower court failed to explain its reasoning. The court rejected this claim as devoid of specific relevance, ruling that the appeal must be dismissed and the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific reference to the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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defect of motivation generic grounds inadmissible appeal specific reference court costs criminal procedure Cassation ruling sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI SAVERIO nato a BARI il 21/04/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 dicembre 2017, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva dichiarato Saverio Stefanelli colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 aprile 2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo proposto è generico, privo di alcun rilievo specifico in riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022