Italian Court dismisses appeal claiming denial of statutory mitigating circumstance under Article 62 of Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diego Vaccarisi inadmissible due to the manifestly unfounded claim of legal error regarding the denial of a specific mitigating circumstance. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 62, paragraph 4, of the Penal Code, but the judges correctly applied established case law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n.4 cod. pen.; The Court holds that an appeal challenging the denial of a statutory mitigating circumstance is inadmissible if the lower court's application aligns with consolidated jurisprudence and the claim is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARISI DIEGO nato a AVOLA il 05/12/1971 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Diego Vaccarisi, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), correttamente applicato dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente