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Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of explicit grounds regarding factual or legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Cozzolino inadmissible due to a failure to explicitly state and argue critical points against the lower court's reasoning. The appellant challenged the declaration of responsibility for aggravated theft but did not articulate specific factual or legal objections as required by law. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal in the interest of the law is inadmissible if it fails to explicitly state and argue the critical points regarding the factual or legal grounds of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Explicit Grounds Requirement Lack of Argumentation Supreme Court Dismissal corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CAGLIARI il 23/06/1964 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; RITENUTO IN FAiTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico moti\>e di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cozzolino, che contesta la córrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il rèato di furto pluriaggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente