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Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in second ground and unfounded first ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Yari Dall'Ara inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as manifestly unfounded because the lower court adequately referenced decisive elements for denying generic mitigating circumstances. The second ground was deemed lacking specificity as it merely repeated arguments already properly evaluated and dismissed by the appellate judge regarding recidivism and dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded based on established case law requiring only a congruent reference to decisive elements, and the second ground lacks specificity by merely reproducing already evaluated arguments without new legal analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded generic mitigating circumstances recidivism evaluation circostanze attenuanti rinuncia alla motivazione parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'ARA YARI nato a ROMA il 20/09/1980 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Yari Dall'Ara, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestala mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag. 5, laddove il qualificato giudizio di pericolosità è puntualmente correlato alle modalità del fatto, espressive di notevole professionalità, rispetto ai precedenti infraquinquennali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President