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Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded procedural violation claims regarding notice of hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to notify him of the original hearing and the rescheduled date. The court rejected this claim because the record explicitly showed the rescheduled hearing notice was delivered to the appellant's hands on January 11, 2022.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on manifestly unfounded grounds, specifically when the alleged procedural violations are clearly contradicted by the case file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds procedural notice violation suspended sentence revocation court costs and fine notificazione scritta notificazione tardiva avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
art. 666 cod. proc. pen
Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCO GAETANO nato a ROMA il 06/02/1969 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Gaetano Lasco, rilevando il Tribunale che il Lasco si era reso autore di un reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti del giudizio: invero, l'avviso dell'udienza rinviata al 31/1/2022 risulta essere stato notificato a mani del Lasco in data 11/1/2022, come da relata di notifica dei Carabinieri della stazione di Settecamini - Guidonia Montecelio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente