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Ordinanza — n. 38700/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Cristian Gnoffo inadmissible due to a generic and unspecified challenge against the sentencing reasoning. The appellant argued a lack of motivation in the penalty calculation, but the court found the complaint devoid of precise criticism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect motivation sentencing reasoning generic complaint court costs fine gravità della pena pena sproporzionata adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOFFO CRISTIAN nato a PALERMO il 07/11/1996 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Cristian Gnoffo colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lvo n. 159/11, commesso il 13 ottobre 2018, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 202