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Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit arguments regarding statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in reasoning concerning statutory mitigating circumstances. The lower court had already evaluated these arguments, finding the defendant's conduct did not reduce the harmful consequences of the crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal based on a defect in reasoning regarding statutory mitigating circumstances is inadmissible if the substantive arguments have already been fully evaluated by the territorial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of reasoning statutory mitigating circumstances Art. 62 n. 6 penal code Court of Cassazione attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO VITO nato a TRIGGIANO il 02/02/1996 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Vito Magistro colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 12 gennaio 2020, condannandolo alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato che l'imputato non aveva compiuto alcuna condotta idonea a ridurre le conseguenze dannose dei reati ed ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ei in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno