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Ordinanza — n. 38682/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, rejecting procedural and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mourad Rouini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for fraud, arguing a contradiction between the judgment's reasoning and its ruling, as well as the failure to recognize a mitigating circumstance. The court rejected these claims, finding the reasoning sufficient to address the procedural objection and confirming that the absence of profit motive excluded the specific mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and a mitigating circumstance based on profit motive is inapplicable when the finality of profit is excluded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility contradiction reasoning device fraud profit motive exclusion mitigating circumstance failure court costs and fine motivi di cassazione danno patrimoniale motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUINI MOURAD nato il 06/05/1981 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 25 settembre 2015, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia aveva dichiarato Mourad Rouini colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, escluso la recidiva, ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed C 60.000 di multa, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di norme processuali per il contrasto tra dispositivo e motivazione e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha esaminato la doglianza proposta con l'atto di appello in relazione al dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che la motivazione aveva integrato quanto indicato nel dispositivo; ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici del merito escluso il fine di lucro e quindi la lesione del bene giuridico dell'integrità del patrimonio, con conseguente inapplicabilità dell'invocata circostanza attenuante; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 g