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Ordinanza — n. 38653/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; mere repetition of lower court grievances without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38653/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely repeated grievances already fully examined by the lower court. Righetti Michela challenged the Brescia Tribunal's refusal to apply the rule of continued offense, arguing for a different legal application. The court rejected this as a lack of novelty, ruling that the lower decision adequately addressed the legal issues without requiring further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and constitute a mere repetition of grievances already sufficiently examined by the lower court.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetition of grievances Cassation appeal rejection procedural economy principle sufficiently examined grievances impugnabilità della decisione di rinvio riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHETTI MICHELA natqa BRESCIA il 28/11/1972 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'8 novembre 2021 il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di RIGHETTI Michela volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza; dichiarava, inoltre, inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena. In motivazione, il Tribunale osserva che, quanto al vincolo della continuazione tra gli episodi contestati, sussiste il limite del giudicato, intangibile in sede esecutiva; quanto alla pena applicata, questa risulta pienamente compatibile con la cornice edittale introdotta dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RIGHETTI Michela deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dekicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside