Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds for inadmissibility due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Genovese Michele inadmissible and ordered him to pay court costs. The territorial court had already logically assessed the lack of mitigating circumstances and the overall sentencing, noting the defendant's dangerous conduct and prior criminal record. The appellant failed to introduce new arguments regarding intoxication, which was previously only raised as a factor excluding imputability rather than mitigating the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals on criminal matters are inadmissible if they reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Genovese Michele, nato a Siracusa il 29.03.1988 avverso la sentenza del 19 novembre 2021 emessa dalla Corte d'Appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, lineare e coerente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre che al trattamento sanzionatorio complessivo, osservando che la condotta tenuta dall'imputato fosse assai pericolosa e valorizzando in tal senso anche i due precedenti penali; irrilevante, a questo fine, il dedotto stato di ubriachezza quale fattore che avrebbe dovuto comportare l'attenuazione della pena, anche con applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente non aveva addotto tale elemento nei motivi di impugnazione, essendo stato allegato solo come causa di esclusione dell'imputabilità.
Come noto, purché la valutazione del giudice di merito sia completa anche dell'esame degli aspetti soggettivi - nel caso esaminati - non rilevano aspetti che, nell'economia della decisione, siano valutabili come recessivi rispetto a quelli in positivo esaminati e ritenuti sufficienti. Infine, correttamente è stato ritenuto il concorso formale, essendo stata la condotta violenta tenuta in danno di più agenti in servizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell