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Ordinanza — n. 38508/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for fact-based claims, new law arguments, and generic constitutional issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The court rejected the first ground as it involved factual assessments of evidence regarding group consumption, the second for raising a new statutory application for the first time in cassation, and the third for being too generic. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to pay expenses.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p. Appeals are inadmissible if they challenge factual evaluations, raise new statutory applications not previously urged, or lack specific grounds for constitutional complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation new law argument generic constitutional issue procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
consumo di gruppo; ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
272789); ritenuto che il terzo motivo con cui si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art.
art. 616 c.p
309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che il terzo motivo con cui si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLLO VALENTINO nato il 21/01/1984 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che il terzo motivo con cui si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0