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Ordinanza — n. 38503/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects exclusion of minor offense due to high hash count.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the defense's argument was too generic to warrant a new evaluation. The appellant argued for the exclusion of the minor offense provision, but the court found the weight of 238 single doses of hashish an absorbing factor that precluded such an exclusion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The court rejects a generic argument for excluding the minor offense provision when the quantitative data, such as a high number of drug doses, is already substantively absorbed by the law, rendering further considerations irrelevant.

Parole chiave

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minor offense exclusion drug quantity absorption criminal appeal inadmissibility procedural costs award hashish possession case traffico aggravato di stupefacenti restrizioni quantitative dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
274076); Rilevato che nel caso di specie il dato ponderale (238 dosi singole di hashsih) è stato motivatamente ritenuto elemento assorbente per l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
274076); Rilevato che nel caso di specie il dato ponderale (238 dosi singole di hashsih) è stato motivatamente ritenuto elemento assorbente per l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTIZ JURADO JUAN CAMILO nato il 13/08/1994 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto per l'esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 è generico rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); Rilevato che nel caso di specie il dato ponderale (238 dosi singole di hashsih) è stato motivatamente ritenuto elemento assorbente per l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero ritenere tale fatto compatibile con l'ipotesi della lieve entità, che il ricorrente neppure ha specificato; Ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 21 luglio 2022 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità;

Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consi esten