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Ordinanza — n. 38313/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and lacking interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court ruled that the first three grounds were merely repetitions of arguments already rejected in the lower court's decision and lacked novelty. Furthermore, the fourth ground regarding the denial of probation was dismissed because the appellant's prior criminal record demonstrated a negative prognosis for conditional release.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Appeals must present new arguments distinct from those in the lower court judgment, and lack of interest bars admissibility when the requalification of the crime benefits the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds lack of interest conditional release denial criminal record prognosis abbandono del procedimento per truffa falsificazione di monete false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
Art. 495 cod. pen.
Il secondo ed il terzo motivo sono, inoltre, inammissibili per mancanza di interesse: la riqualificazione criminosa del reato contestato nella fattispecie meno grave del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. ha determinato effetti favorevoli nella sfera giuridica del ricorrente.
art. 495 cod. pen
Il secondo ed il terzo motivo sono, inoltre, inammissibili per mancanza di interesse: la riqualificazione criminosa del reato contestato nella fattispecie meno grave del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU YUNYE nato il 17/05/1978 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti da Hu Yunye, condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come non ci si trovi dinanzi ad un falso grossolano del documento d'identità oggetto della prima contestazione: nessuna prova decisiva è stata sottovalutata o pretermessa. Il secondo ed il terzo motivo sono, inoltre, inammissibili per mancanza di interesse: la riqualificazione criminosa del reato contestato nella fattispecie meno grave del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. ha determinato effetti favorevoli nella sfera giuridica del ricorrente.

2. Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura eccepisce ragioni di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, là dove la Corte d'Appello ha ampiamente argomentato sul giudizio prognostico negativo, evidenziando l'inclinazione del ricorrente a rendere false dichiarazioni sulla sua identità, provata da ben tre condanne precedenti ai fatti per i quali è stato proposto ricorso.

3. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono i motivi di censura e si chiede venga dichiarata la prescrizione dei reati, ovvero, che il ricorso venga trattato in Sezione ordinaria: nessun argomento nuovo o diverso è stato prospettato rispetto a quanto già analizzato nei punti precedenti.3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il