Italian Court dismisses appeal for voluntary injury as fact-based argument barred in peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the first-instance judgment lacked proper reasoning regarding liability for voluntary injury. The court rejected this, noting that appeals against peace court judgments for such crimes are strictly limited to legal violations, not factual disputes or re-evaluations of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes under their jurisdiction are admissible only for violation of law, excluding arguments based on factual errors or re-evaluation of evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MARA nato a CUNEO il 09/02/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Palmieri Mara ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato inoltre che il motivo di ricorso è costituito da mere cloglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il11 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente