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Ordinanza — n. 37801/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37801/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the arguments were generic and failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning. The appellant claimed violations regarding evidence evaluation and the burden of proof, but the court found these assertions merely repetitive of previous appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, assertive, and lack a necessary critical comparison with the contested decision, rendering the lower judgment immune from cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific critique cassation review procedural costs repetitive assertions burden of proof revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URRU MATTEO nato a VITERBO il 29/01/1997 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.URRU Matteo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i tre episodi, due di cessione ed uno di detenzione di so- stanze stupefacenti, giudicati dal predetto ufficio giudiziario in collegamento con i fatti in precedenza giudicati dal Tribunale di Viterbo in data 14 Maggio CrOK è4.11 t-U.11.'— 2018 e 24 Febbraio 2021:ydivenute irrevocabili, ritenuta la recidiva contestata ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 2.400 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità assumendo inosservanza delle regole sulla valutazione della prova, per non essere stata esaminata la alternativa prospettazione difensiva e per il mancato rispetto del principio dell'affermazione della re- sponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contrad- dizioni evidenti e pertanto non si presta si essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente assertivi e ri- propositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico-giuridica.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estensore