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Ordinanza — n. 37650/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for material error correction regarding procedural costs after dismissal for waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the request to correct a material error in a previous order declaring the appeal inadmissible due to waiver. The defense argued the costs ruling was an error, but the court found it consistent with established case law where waiver leads to cost liability under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the original dismissal stands.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The declaration of inadmissibility of an appeal for waiver of the right to appeal entails the condemnation to pay procedural costs and the fine, as the Code does not distinguish between the causes leading to such inadmissibility.

Parole chiave

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waiver of appeal material error correction procedural costs Cassazione Roma inadmissibility ruling ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016, Arena
(Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAVILLA SALVATORE SANTE nato a ALBEROBELLO il 13/05/1969 avverso l'ordinanza del 01/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAd cravv so aite partt ( udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminata l'istanza proposta nell'interesse di Salvatore Altavilla; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che il difensore di Altavilla Salvatore Sante ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa dalla Settima Sezione di questa Corte il 29 aprile 2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Altavilla;

Ritenuto che la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa dell, th a4mmende con l'ordinanza del 29 aprile 2022 non costituisce frutto di errore materiale poiché è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. (Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che a tale statuizione ammette deroga solo nel caso, che non sussiste nell'odierna vicenda che concerneva una condanna, di successiva revoca del provvedimento impugnato;

Considerato che non deve farsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali con riferimento all'odierna istanza impropriamente qualificata come ricorso e che non può che essere definita con un provvedimento formale, ancorchè emesso de plano non vertendosi in presenza di impugnazione„

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere est ore Il Pre