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Ordinanza — n. 37633/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and repetitive of lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible for being generic and merely assertive regarding alleged defects in criminal liability and sentencing. The appellant argued for excessive sanctions, but the court noted these claims were already thoroughly examined and confirmed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions without specific grounds, merely repeating the reasoning of the lower courts on established facts.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive arguments criminal liability defects excessive sentencing inadmissible cassation reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mazzocchi Salvatore, nato a Napoli il 26/11/1994 avverso la sentenza del 14/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato, in presenza di un'accertata condotta di cessione;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente