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Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as excessive penalty claim is inadmissible and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Fall Alì inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the excessive nature of the sentence, but the court found the argument generic and merely reiterative given the detailed reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the claim regarding the deviation from the statutory minimum was rejected as not deducible at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal contesting the excessive nature of a penalty is inadmissible if the grounds are generic, merely reiterative, and fail to provide new elements distinct from the lower court's detailed reasoning.

Parole chiave

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excessive penalty appeal inadmissible grounds generic argumentation reiterative claim statutory minimum deviation court costs award procedural inadmissibility remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI' (CUI 03F4E8P) nato il 02/03/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Fall Alì, che contesta l'eccessività della pena non è deducibile in questa sede, oltre a risultare generico e meramente reiterativo specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che dà conto degli elementi considerati per giustificare lo scostamento dal minimo edittale (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigli e estensore Il Presidente