Italian Supreme Court dismisses appeal for indeterminate and repetitive challenges on intent and act timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance and property damage, arguing errors regarding criminal intent and the timing of the official act. The court rejected these arguments as indeterminate and repetitive, noting that the lower court correctly applied legal criteria to distinguish the completed crime from attempted injury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 635, comma 2, cod. pen.: Indeterminate and repetitive challenges on criminal intent and the timing of the official act are inadmissible in the court of jurisdiction when the lower court has already resolved them with correct legal criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cortello Stefano, nato a Cuorgnè il 17/12/1984 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, secondo comma, cod. pen.), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure indeterminate e reiterative di questioni (in punto di dolo e di ricorrenza dell'atto di ufficio, rilevante ai fini della qualificazione dell'atto di opposizione come vero e proprio reato di resistenza piuttosto che mera fattispecie di tentativo di lesioni) esaminate e risolte con applicazione di corretti criteri giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preildente