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Ordinanza — n. 37573/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violation regarding non-existence of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea-bargain sentence based on a procedural violation regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a violation of law, but the Court found the appeal inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis, as the specific grounds for acquittal were explicitly excluded by the investigation findings and the defendant's choice of the special procedure. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence alleging a violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds is inadmissible if the defendant, by opting for the special procedure, implicitly renounced questions on guilt and factual elements, and the investigation findings explicitly exclude such grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence acquittal grounds violation special criminal procedure Article 448 paragraph 2-bis rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO ANTONIO nato a BARI il 06/10/1997 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parAi_.. udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Valerio Antonio è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze di indagine, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il President