Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings regarding official duty, awareness of status, and the admissibility of assault charges. The court rejected these arguments because they failed to specifically correlate with the reasoning provided in the appealed judgment, violating the requirement for specificity in appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANINI ANDREA nato a SIENA il 24/04/1974 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Campanini Andrea; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del ricorrente quanto al contestato compimento dell'atto dell'ufficio, alla consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale e in ordine alla procedibilità per i delitti di lesioni sono generici in quanto non si confrontano con la sentenza della Corte di appello che, in ordine alle stesse doglianze, ha evidenziato come:
1) quanto al contestuale compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, lo stesso consisteva nell'evidente azione di contenimento e controllo della tifoseria con cui era stato iniziato un dialogo al fine di far cessare i disordini in atto, funzione correlata a quella più generale di controllo e presidio dell'ordine pubblico cui l'agente di pubblica sicurezza era preposto;
2) quanto alla conoscenza della qualifica dell'operante da parte del ricorrente, la stessa emergeva dal contesto in cui si erano verificati i fatti, senza che la Corte abbia inteso assegnare rilevanza alcuna alla circostanza che la parte offesa indossasse dei guanti neri, come evidenziato in ricorso;
3) quanto alla dedotta improcedibilità del delitto di lesioni di cui al capo b), la procedibilità d'ufficio era conseguenza della contestata aggravante della connessione teleologica ritenuta sussistente a seguito della confutazione degli altri motivi tesi prospettare l'assenza dei presupposti ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che le censure si rivelano riproduttive di motivi adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a cui il ricorrente tenta di contrapporre una parziale ricostruzione in fatto delle ragioni della decisione, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C