Italian Court dismisses appeals against sentencing reduction under Article 599-bis Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Cava Roberto and Vanogi Manuel inadmissible ex officio. The appellants argued for procedural flaws regarding confiscation and sentencing aggravations, but the court ruled that appeals against sentences reduced under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are not permissible. Consequently, the appeals were rejected without examination of the merits, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences reduced pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible as the law provides for a final agreement on qualification and penalty without further judicial review.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVA ROBERTO nato a ROMA il 20/09/1979 VANOGI MANUEL nato a ROMA il 17/03/1990 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAerattravvise-a44e-part-i9— udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATI-0 E DIRITTO 1. Cava Roberto e Vanogi Manuel per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro ascritti.
2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca (Vanogi) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cava).
3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (avvenuto anche con riferimento alla disposta confisca) previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d