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Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal lacks specificity and repeats merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the suitability of his conduct under Article 337 of the Penal Code, claiming he did not oppose the relevant administrative acts. The court rejected these claims because the appeal's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces factual complaints and legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 337 Penal Code repetitive arguments court costs and fine concussione impedimento di un atto dell'autorità multe non pagate

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 337 c.p
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Domenico nato a Pizzoni il 6/03/1971 avverso la sentenza del 14/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla sussistenza della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che Bono non si era opposto ad alcun atto dell'ufficio degli operanti -, oltre a essere costituito da met-e., doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere 4stensore Il Pr sidente