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Ordinanza — n. 37374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument lacks specificity and merely repeats already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the finding of responsibility for the crime of drug evasion, arguing the appellant did not hear the bell. The court ruled this argument was non-specific because it merely reproduced profiles of criticism already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are merely a reproduction of arguments already rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds drug evasion crime repetition of rejected arguments procedural costs award dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zonile Giovanni nato a Taranto il 5/08/1994 avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione, non avendo l'imputato sentito il suono del campanello in quanto assuntore di psicofarmaci, oltre che versato in fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente