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Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint on art. 341-bis criminal charge lacks legal basis in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding criminal liability under Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected this because the complaint raised was too generic and not permitted in cassation proceedings, while affirming the territorial court's reasoning on the criminal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: A generic complaint regarding a criminal offense is not admissible in cassation if the lower court has sufficiently argued the grounds for criminal responsibility.

Parole chiave

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cassation admissibility generic complaint Article 341-bis criminal responsibility procedural costs Italian Penal Code legitimacy review indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Losi Simone Alessio, nato a Milano il 13.04.1976 avverso la sentenza del 2 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha ben argomentato circa le ragioni su cui fondare la penale responsabilità dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente