Criminal appeal dismissed for lack of merit; court rejects claim based on drug possession history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its factual grounds. The appellant argued for leniency under Article 73, Paragraph 5 of the Statute on Drugs, but the court found the lower court's assessment of repeated drug possession and sales to be a valid exercise of judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, T.U. stup.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a sentence based on the fifth paragraph of Article 73 of the Statute on Drugs is inadmissible if the lower court's finding of repeated drug possession and dealing constitutes a legitimate exercise of judicial discretion on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLANIANI GENCI nato il 03/03/1979 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Allamani Genci è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il