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Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit; court rejects claim based on drug possession history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its factual grounds. The appellant argued for leniency under Article 73, Paragraph 5 of the Statute on Drugs, but the court found the lower court's assessment of repeated drug possession and sales to be a valid exercise of judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, T.U. stup.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a sentence based on the fifth paragraph of Article 73 of the Statute on Drugs is inadmissible if the lower court's finding of repeated drug possession and dealing constitutes a legitimate exercise of judicial discretion on the merits.

Parole chiave

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Statute on Drugs Article 73 Paragraph 5 Judicial Discretion Criminal Appeal Inadmissible Appeal Drug Possession Procedural Costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, T.U. stup.
Il ricorso proposto da Allamani Genci è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLANIANI GENCI nato il 03/03/1979 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Allamani Genci è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il