Cassation court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation due to procedural preclusion and lack of novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Silvestri and Orlandi inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued the lower court misinterpreted witness testimony and surveillance footage, but the court found these claims lacked novelty and violated the principle of preclusion. Consequently, the court ruled that such evidentiary challenges cannot be raised in a review proceeding without specific, unprecedented misinterpretations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must avoid repeating arguments already rejected and cannot allege evidence misrepresentation absent specific, unprecedented misinterpretations that radically undermine the lower court's logical consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRI ANGELA nato a SERIATE il 16/07/1977 ORLANDI ROSANGELO nato a BERGAMO il 28/11/1963 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SILVESTRI ANGELA e di ORLANDI ROSANGELO il delitto di furto aggravato loro in rubrica ascritto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; - che in data 20 giugno 2022 è stata trasmessa dal comune difensore dei ricorrenti memoria protesa a meglio lumeggiare i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i proposti motivi, con i quali si eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di loro responsabilità ed in particolare la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio (il reale contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste Sabrina Latini e il contenuto dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza, non integralmente valutato), dispiegano censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame - risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5-7 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849) -, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni della predetta Sabrina Latini) e delle prove documentali (per omissione), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estens