Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to meet autosufficiency requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the witness testimony was illogical and contradictory to objective facts. The court rejected this because the grievances lacked novelty, were already examined and dismissed by the appellate court, and failed to demonstrate specific, unforeseeable misinterpretations of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if grievances lack novelty or fail to meet the principle of autosufficiency, as the supreme court cannot re-evaluate factual findings made by lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCIALI FRANCO nato a PENNAPIEDIMONTE il 04/06/1951 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agli effetti civili, MISCIALI FRANCO per il reato continuato di lesioni personali in danno dei coniugi Bellotti - Cerini; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonché la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio (quanto riferito dalla teste Antonella Toscani), dispiega censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame - risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5-6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), come legittimamente integrate da quelle sviluppate nella sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) -, finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni della predetta Antonella Toscani), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore