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Ordinanza — n. 36840/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Panuccio's appeal inadmissible, rejecting his claims that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court held that sentencing discretion is broad and does not require detailed justification unless the sentence is exceptionally high compared to the statutory range. Consequently, the appeal was dismissed, and Panuccio was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's discretion in sentencing and denying generic mitigating circumstances is not subject to cassation review unless the reasoning is manifestly illogical or the sentence is disproportionately high.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion lack of reasoning criminal appeal Italian Penal Code sanzioni pecuniarie perseguimento penale per truffa sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
E IN DIRITTO Giuseppe Panuccio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 16 marzo 2018 in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO Giuseppe Panuccio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 16 marzo 2018 in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sotto altro profilo, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011 - Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 - Giovane
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANUCCIO GIUSEPPE nato a PALMI il 19/06/1984 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \NN

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Giuseppe Panuccio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 16 marzo 2018 in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. L'intero ricorso contesta un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio nel complesso irrogato al prevenuto; Le doglianze dedotte risultano manifestamente infondate, in quanto si rileva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte territoriale ha compiutamente giustificato il trattamento sanzionatorio riservato al Panuccio).

Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, d'altro canto, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Sotto altro profilo, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 Il Consigl 1