Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36717/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for falsifying birth date on ID card as inadmissible due to lack of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tonini Donatella inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of her conviction for falsifying her birth year on identity documents, arguing for a lighter charge of using a false document. The court rejected this because the lower court failed to address the legal qualification in the appeal and the new factual argument could not be raised for the first time.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court fails to address the legal qualification of the facts raised in the appeal, and new factual circumstances cannot be submitted to the Court of Cassation for the first time.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal falsification of identity first instance facts legal qualification omission Court of Cassazione procedimento per falsità esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303
tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINI DONATELLA nato a PIENZA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Tonini Donatella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per aver falsificato la data di nascita sulla propria carta di identità e sulla patente di guida, sostituendo l'anno 1961 con il 1971; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre alla più lieve ipotesi dell'uso di atto falso (489 cod. pen), è inammissibile sotto vari profili: - la Corte dì appello nulla ha detto sul punto in assenza di un motivo di appello; la richiesta di derubricazione del fatto poggia sulla rappresentazione di circostanze di fatto che non possono essere sottoposte per la prima volta al vaglio della Corte di cassazione; - in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, poiché omette di considerare che la falsificazione riguarda documenti di identità che recano la fototessera dell'imputata e che sono in possesso della stessa, sicché è evidente la partecipazione della Tonini alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci