Italian Court dismisses appeal against plea bargain for aggravated theft due to procedural inadmissibility under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Carriero's appeal against a Brindisi preliminary hearing judge's plea bargain sentence inadmissible. Carriero argued the court failed to verify specific legal hypotheses and assess sentence proportionality under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that these grounds do not constitute valid reasons for cassation under Article 448, paragraph 2, bis, and must be rejected outright under Article 610, paragraph 5, bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they rely on alleged violations of Article 129 regarding missing hypothesis verification or proportionality assessment, as such grounds fall outside the permissible scope for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO LUCA nato a BRINDISI il 30/04/1992 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avyKo alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luca Carriero avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 16 novembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione della congruità della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.