Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for assault, citing lack of legal grounds and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Tama Ilenia and Giacobbe Domenico inadmissible. The appellants argued regarding the credibility of the victim's testimony and the appropriateness of the sentence for the assault charge. The court rejected these claims because factual disputes are not reviewable at the appellate stage and sentencing falls within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 610 c.p.: Appeals based on mere factual grievances or challenges to sentencing discretion are inadmissible as they fall outside the scope of legal review reserved for the Court of Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMA ILENIA nato a VARESE il 02/09/1974 GIACOBBE DOMENICO nato a MESSINA il 24/09/1973 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ilenia Tamà e Domenico Giacobbe avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa; - alla misura della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si legga alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza);
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura ritenta equa di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in soldo delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 1.400,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 14 settembre