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Ordinanza — n. 36664/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on provocation vs recidivism equivalence and sentencing discretion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36664/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Rocco inadmissible regarding claims of legal error and lack of motivation. The appellant argued that provocation should not be equated with recidivism and sought generic mitigating circumstances, while the lower court applied standard sentencing principles. The court rejected these arguments, stating that the lower judge's evaluation of provocation versus recidivism was a discretionary act supported by sufficient reasoning, and that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the equivalence of provocation and recidivism or the measure of the penalty are inadmissible when the lower court's decision reflects a discretionary judgment supported by adequate motivation and adheres to statutory sentencing principles.

Parole chiave

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provocation equivalence recidivism distinction sentencing discretion generic mitigating circumstances inadmissible appeal Penal Code provisions judicial motivation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORAVANTE nato a LANCIANO il 15/06/1981 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fioravante Di Rocco avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 23 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e minaccia meglio descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta equivalenza della attenuante della provocazione con la recidiva; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembr