Cassation court dismisses appeal for theft of electricity due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Barresi Gaspare inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft of electricity, arguing contradictory reasoning and invoking Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they consisted merely of general principles or repetitive arguments already adequately addressed by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of abstract assertions of principle without reference to the concrete facts, or if they merely reproduce arguments already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI GASPARE nato a PALERMO il 16/07/1988 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Barresi Gaspare ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà della motivazione, si risolve in mere affermazioni di principio prive di riferimenti alla fattispecie concreta;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda , in particolare, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1