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Ordinanza — n. 36613/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific grounds in complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Minniti Giuseppe and Cambareri Diego inadmissible. The defendants argued for acquittal based on a mere list of claims without supporting reasons or specific legal grounds. The court rejected these appeals because the complaints failed to articulate the necessary motives required by law to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, cod. pen.; Appeals must contain specific grounds and reasons; mere enumeration of claims without justification constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal procedure lack of specific grounds inadmissible appeal theft conviction procedural requirements imputazione di furto usurpazione d'identità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 CAMBARERI DIEGO nato a TORINO il 04/12/1975 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Cambareri Diego e Minniti Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14