Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Furcas Marco inadmissible and ordered him to pay court costs. The Court of Appeal had already confirmed the conviction for attempted receipt of stolen goods, rejecting the appellant's alternative reading of evidence and generic requests for reclassification or leniency. The Cassation Court upheld this decision because the appellant failed to provide specific arguments to challenge the lower court's reasoning, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments or alternative readings of evidence without specific grounds to challenge the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURCAS MARCO nato a ALESSANDRIA il 07/11/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; )\
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 21/11/2019, nei confronti di FURCAS MARCO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen.
è aspecifico rispetto alla motivazione della corte di appello nei termini del dolo evebntuale di ricettazione ricavato da plurime circostanze di fatto esposte; considerato che alcuno argomento specifico fonda la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e che la negazione delle generiche è fondata su motivazione ampia e non sindacabile in questa sede; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso