Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts already analyzed by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Puglia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Puglia argued the appeal was necessary to challenge the timeliness of the criminal complaint, but the Court of Appeal had already thoroughly examined the factual elements. The court rejected this alternative reading of evidence, ruling that the appeal merely repeated facts previously analyzed without adding new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates factual elements already comprehensively examined by the lower court without presenting new legal arguments or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/03/1992 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 01/03/2022, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/01/2018, nei confronti di PUGLIA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all' art. 642 CP Ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si lamenta la tardività della querela è inammissibile perché reiterativo di gestioni di puro fatto già analizzate approfonditamente dalla corte di appello che ha spiegato come la certezza del fatto delittuoso venne a conoscenza della compagnia assicurativa solo al termine dei complessivi accertamenti sul sinistro e sui mezzi; che il ricorso propone tutta una lettura alternativa di elementi di prova;
Considerato quindi che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13