Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36451/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive factual complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's confirmation of his conviction for theft and the denial of a mitigating circumstance, but these claims were deemed merely repetitive of issues already correctly addressed by the appellate court. Consequently, the court rejected the complaints as mere expressions of dissatisfaction without new legal grounds or factual evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new legal arguments or factual evidence; mere repetition of previously dismissed complaints or expressions of dissatisfaction constitute inadmissible grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissible grievance repetitive complaint lack of new evidence court costs award theft conviction mitigating circumstance omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato, in ogni caso, che la doglianza è reiterativa di questioni già correttamente disattese dal secondo giudice con argomentazioni formulate alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROCHICCO CARLO nato a TARANTO il 09/01/1969 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto il 12 novembre 2020, con cui Mastrochicco Carlo è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato, in ogni caso, che la doglianza è reiterativa di questioni già correttamente disattese dal secondo giudice con argomentazioni formulate alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sui quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha rimarcato che non era emersa la prova della tenuità del valore economico della res ricettata e del danno patito dalla persona offesa);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente