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Ordinanza — n. 36445/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient grounds regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Di Munno inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a fraud conviction, arguing insufficient reasoning for applying recidivism and denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the increased danger from repeated criminal conduct justifies recidivism and that the lower court correctly found no concrete evidence for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised do not manifestly lack foundation or when the lower court has correctly valued the absence of concrete elements supporting a favorable judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism application generic mitigating circumstances fraud conviction procedural grounds insufficiency recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende dì una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende dì una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054
Il secondo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile avendo la Corte correttamente valorizzato la mancanza di elementi concreti su cui fondare un giudizio favorevole all'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MUNNO DANIELE nato a MONCALIERI il 07/02/1983 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 25 novembre 2016 del Tribunale di Pistoia di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI MUNNO Daniele.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma l'insufficienza della motivazione che fonda l'applicazione della recidiva in conseguenza della maggiore gravità dei reati per cui già intervenuta condanna, risulta manifestamente infondato posto che la maggiore pericolosità deriva anche dalla reiterazione delle condotte criminose tali da palesare una sostanziale definítívítà della scelta criminale. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile avendo la Corte correttamente valorizzato la mancanza di elementi concreti su cui fondare un giudizio favorevole all'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende dì una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis,R in Roma in data 8 luglio 2022 Il Consi liere estensore Il Presidente (Vince zo Tutinelli) (Luigi Agostinacchio) ///7f. Lfur,,, D E POSTI :\ T A IN CA