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Ordinanza — n. 36411/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific factual references and concrete legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific passages from the lower court's decision. Although the appellant argued the sentence was excessive and general mitigating circumstances were denied, the court found these criticisms too generic without concrete references. Consequently, the appeal was rejected as it did not substantiate a reasoned criticism, leading to a ruling against the appellant for procedural non-compliance.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific references to the contested decision's passages, reducing it to a generalized critique that prevents the court from identifying the precise object of the criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific factual references generalized legal criticism procedural requirements appeal Cassazione Roma decision motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015
in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIORGIO nato a PONTE SAN PIETRO il 20/06/1980 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 22 marzo 2021 del Tribunale di Bergamo, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie dì truffa tentata per genericità dei motivi 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, HUDOROVIC Giorgio. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). Peraltro, il ricorso, con cui si afferma sufficiente dedurre eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta vieppiù generico in difetto di indicazione dei parametri utilizzati per la decisione e della mancata indicazione di alcun elemento ritenuto decisivo e non valutato.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma in data 8 luglio 2022 Il Consigliére estensore Il P